Principi generali
Il D.Lgs. 81/2008 si applica a tutti i settori, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio. Un principio cardine: le misure di protezione collettiva hanno priorità su quelle individuali.
La vigilanza è svolta di solito dall'Azienda sanitaria locale competente per territorio e dall'Ispettorato nazionale del lavoro.
Valutare il rischio significa considerare due fattori: la gravità del danno e la probabilità che si verifichi.
Da ricordare: prima la protezione collettiva, poi quella individuale. Rischio = gravità del danno e probabilità.
I soggetti della sicurezza
Datore di lavoro
È il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore. Tra i suoi obblighi:
- consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza una copia del documento di valutazione dei rischi;
- informare il medico competente e il servizio di prevenzione e protezione sulla natura dei rischi;
- garantire mezzi di estinzione adatti alla classe di incendio e al livello di rischio;
- nelle aziende con più di 15 lavoratori, indire una riunione periodica almeno una volta all'anno.
La delega di funzioni è ammessa, salvo esclusioni espresse, con limiti e condizioni. Non elimina però l'obbligo del datore di vigilare sul delegato.
Dirigente e preposto
Il dirigente individua e nomina i preposti. Il preposto sovrintende e vigila sul rispetto degli obblighi e delle disposizioni aziendali. Verifica che solo i lavoratori adeguatamente istruiti accedano alle zone a rischio grave e specifico. Se omette la vigilanza, è punito con l'arresto fino a due mesi.
RSPP
Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione coordina il servizio. Elabora, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive e i sistemi di controllo. Propone al datore i programmi di informazione e formazione.