Commercio e intermediazione sono gestione dei rifiuti
Per il D.Lgs. n. 152/06 la gestione dei rifiuti comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento. Comprende anche le operazioni svolte come commerciante o intermediario.
Ne deriva una conseguenza pratica: chi fa commercio o intermediazione svolge attività di gestione dei rifiuti. Anche chi opera senza detenzione dei rifiuti deve iscriversi all'Albo gestori ambientali.
Intermediario e commerciante: le definizioni
L'intermediario
È chi dispone il recupero o lo smaltimento dei rifiuti per conto di altri. La disciplina sulle spedizioni transfrontaliere precisa che sono compresi anche gli intermediari che non prendono materialmente possesso dei rifiuti.
Il commerciante
È l'impresa che agisce in qualità di committente, per acquistare e poi rivendere rifiuti.
Da ricordare: l'intermediario agisce per conto di altri; il commerciante agisce come committente, comprando e rivendendo.
Con o senza detenzione
L'art. 183 del D.Lgs. n. 152/06 distingue gli intermediari in base a un solo criterio: se hanno o meno la detenzione dei rifiuti. È questa la caratteristica propria dell'intermediazione.
Il registro di carico e scarico
L'art. 190 del D.Lgs. n. 152/06 disciplina il registro cronologico di carico e scarico. Non sono esonerati né l'intermediario né il commerciante senza detenzione.
- I modelli di registro sono due: uno per i detentori e uno per commercianti e intermediari non detentori.
- Commercianti e intermediari senza detenzione annotano le caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti entro dieci giorni lavorativi.
Attenzione: non detenere materialmente i rifiuti non esonera dal registro. Cambia solo il modello da usare.