Il quadro di riferimento
Le spedizioni transfrontaliere di rifiuti sono disciplinate dal regolamento UE sulle spedizioni di rifiuti, il Regolamento (CE) n. 1013/2006. Il regolamento non nasce isolato: si inserisce nel quadro giuridico internazionale sulle movimentazioni di rifiuti tra Stati, costituito in particolare dalla convenzione di Basilea e dalla decisione OCSE sulle spedizioni dei rifiuti.
Le procedure di controllo variano in base a origine, destinazione, itinerario, tipo di rifiuti e tipo di trattamento.
Da ricordare: rispettare la normativa UE non esonera gli operatori italiani dall'osservanza della normativa nazionale vigente. Le due discipline si sommano.
Campo di applicazione
Il regolamento si applica:
- alle spedizioni fra Stati membri, all'interno della UE o con transito attraverso Paesi terzi;
- alle importazioni e alle esportazioni di rifiuti;
- alle spedizioni in transito nel territorio della UE con itinerario da e verso Paesi terzi.
Sono invece escluse:
- le spedizioni di sottoprodotti di origine animale soggette all'obbligo di riconoscimento;
- i rifiuti prodotti a bordo di veicoli, treni, aeromobili e navi, finché non sono scaricati a terra per essere recuperati o smaltiti.
Le definizioni chiave
- Importazione: qualsiasi introduzione di rifiuti nella UE, escluso il transito nel territorio della UE.
- Esportazione: l'atto mediante il quale i rifiuti lasciano la UE, escluso il transito.
- Recupero intermedio: le operazioni di recupero R12 e R13.
- Gestione ecologicamente corretta: qualsiasi misura praticabile diretta a far sì che i rifiuti siano gestiti garantendo la protezione della salute umana e dell'ambiente dagli effetti nocivi che possono derivarne.
Attenzione: in entrambe le definizioni il transito è escluso.