La cessazione dell'amianto: il quadro di riferimento
La legge n. 257/1992 è la norma che sancisce la cessazione dell'amianto in Italia. È il punto di partenza di tutta la disciplina: stabilisce i divieti, definisce i rifiuti di amianto, assegna compiti alle regioni e istituisce gli organismi di controllo.
I divieti
Oggi, in ambito nazionale, l'amianto è soggetto a un divieto generale. Sono vietate:
- l'estrazione;
- l'importazione;
- l'esportazione;
- la commercializzazione;
- la produzione.
La commercializzazione di prodotti contenenti amianto è sempre vietata: non esistono eccezioni. La legge vieta in modo espresso anche l'immissione sul mercato e la commercializzazione della crocidolite e dei prodotti correlati.
Da ricordare: i divieti sono cinque e vanno ricordati insieme: estrazione, importazione, esportazione, commercializzazione, produzione. Attenzione alle risposte che ne citano solo alcuni o che ammettono deroghe.
Che cosa sono i rifiuti di amianto
Secondo la legge n. 257/1992, sono rifiuti di amianto:
- i materiali di scarto delle attività estrattive di amianto;
- i detriti e le scorie delle lavorazioni che utilizzano amianto, anche quelli provenienti dalle operazioni di decoibentazione;
- qualsiasi sostanza o qualsiasi oggetto contenente amianto che abbia perso la sua destinazione d'uso e che possa disperdere fibre di amianto nell'ambiente.
Il criterio chiave è quindi la possibilità di disperdere fibre di amianto nell'ambiente.