Le definizioni di base
Secondo il D.Lgs. n. 152/2006, il sito è un'area o porzione di territorio geograficamente definita, intesa nelle diverse matrici ambientali (suolo, materiali di riporto, sottosuolo e acque sotterranee), comprese le strutture edilizie e impiantistiche presenti.
Tutto ruota attorno a due soglie:
- CSC (concentrazioni soglia di contaminazione): oltre questi livelli servono la caratterizzazione del sito e l'analisi di rischio sito specifica.
- CSR (concentrazioni soglia di rischio): si determinano con l'analisi di rischio sito specifica.
Lo stato del sito
- Potenzialmente contaminato: uno o più valori superano le CSC, in attesa di caratterizzazione e analisi di rischio.
- Contaminato: risultano superate le CSR.
- Non contaminato: i valori sono inferiori alle CSC oppure, se superiori, comunque inferiori alle CSR.
Si parla di inquinamento diffuso quando le alterazioni delle matrici sono determinate da fonti diffuse, non imputabili a una singola origine.
Da ricordare: superare le CSC rende il sito solo potenzialmente contaminato. È il superamento delle CSR a renderlo contaminato.
Chi deve intervenire
Quando si verifica un evento potenzialmente in grado di contaminare il sito, il responsabile mette in opera entro ventiquattro ore le misure di prevenzione e ne dà immediata comunicazione. Segue un'indagine preliminare per accertare eventuali superamenti delle CSC. Se non ci sono superamenti, l'autocertificazione del responsabile, dopo il ripristino, conclude il procedimento, salvo verifiche dell'autorità.
- Un soggetto non responsabile, come il proprietario o il gestore, può comunque attivare di sua iniziativa messa in sicurezza, bonifica e ripristino, fatti salvi gli obblighi del responsabile.